Capo II

Art. 62

Indennità per servizi meccanografici

In vigore dal 21 nov 1990
1. A partire dal 1 ottobre 1990, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennità giornaliera di lire 1.500 per ogni giornata di effettiva presenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-62

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