Capo II
Art. 67
Altre indennità
In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennità di cui al comma 1 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000 e L. 2.280.000 annue lorde.
2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nella misura del 50 per cento.
3. Con decorrenza 1 ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'indennità ivi prevista è determinata in L. 2.040.000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-67