Capo II
Art. 72
Contrattazione aziendale
In vigore dal 21 nov 1990
1. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti è composta dal direttore generale, che la presiede, e dai due capi-dipartimento.
2. L'accordo aziendale è sottoposto alla deliberazione del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ed è reso esecutivo con provvedimento del direttore generale.
3. L'accordo aziendale potrà definire eventuali momenti di contrattazione decentrata territoriale, stabilendone, nell'ambito delle proprie competenze, i modi, i tempi, gli ambiti territoriali, le materie e le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-72