Capo II
Art. 69
Mensa
In vigore dal 21 nov 1990
1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato per esigenze di servizio in corsi di aggiornamento professionale della durata giornaliera non inferiore a 8 ore ha diritto di usufruire della mensa di servizio.
2. Il personale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo- contabile che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle 7 ore continuative con una pausa non superiore ai 60 minuti è ammesso alla mensa di servizio. È posta a carico del personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-69