Capo II

Art. 74

Indennità di turno

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennità di turno di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in /./L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 2. Il personale assegnato ad uffici organizzati su turni non può esimersi dalle turnazioni, ferma restando la disposizione del comma 2 dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
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