Capo II
Art. 78
Lavoro straordinario
In vigore dal 21 nov 1990
1. I fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare nell'ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno solare, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, nel limite di spesa annua pari a 135 ore pro- capite riferito ai dipendenti presenti è nel limite individuale di 220 ore annue.
2. I criteri e i limiti annui di utilizzazione individuale delle ore di lavoro straordinario sono determinati in sede di accordo aziendale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-78