Capo II

Art. 73

Premio di produzione

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale spetta un premio di produzione così determinato: a) un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10% della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dall'indennità integrativa speciale, in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative firmatarie dell'accordo recepito con il presente regolamento; b) un premio mensile così articolato: Livello 1.............................................. L. 140.000 Livello 2.............................................. L. 171.000 Livello 3.............................................. L. 203.000 Livello 4.............................................. L. 235.000 Livello 5.............................................. L. 273.000 Livello 6.............................................. L. 310.000 2. I compensi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono corrisposti anche in relazione alla quantità e qualità di lavoro, sulla base di standards individuali fissati dal consiglio di amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. 3. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i dipendenti dello Stato di cui al comparto di contrattazione collettiva dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4. Con gli stessi parametri e criteri alla fine di ogni anno vanno ripartite, a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno, tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-73

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