Capo II

Art. 80

Soppressione assegno personale

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'assegno personale mensile non riassorbibile di cui all'articolo 106, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è soppresso e dello stesso importo è aumentata la retribuzione individuale di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-80

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