Capo II
Art. 64
Indennità di rischio
In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata nelle seguenti misure lorde mensili:
Livello 4................................................ L. 310.000 Livello 5................................................ L. 360.000 Livello 6................................................ L. 450.000 Livello 7................................................ L. 540.000 Livello 8................................................ L. 580.000 Livello 9................................................ L. 630.000 2. A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo le indennità non pensionabili di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono rideterminate nelle seguenti misure:
Livello 1................................................ L. 90.000 Livello 2................................................ L. 110.000 Livello 3................................................
L. 130.000 Livello 4................................................ L. 180.000 Livello 5................................................ L. 210.000 Livello 6................................................ L. 250.000 Livello 7................................................
L. 310.000 Livello 8................................................ L. 330.000 Livello 9................................................ L. 360.000 Tale indennità non compete al personale del supporto tecnico-
amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo.
3. Ai capi reparto e vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di VI qualifica funzionale l'indennità di cui al comma 1 compete nella misura di L. 480.000 mensili.
4. Al personale operativo del Corpo, per il rischio e la responsabilità per l'intervento, con almeno 22 o 28 anni di effettivo servizio nel Corpo, l'indennità del comma 1 è maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e 130.000.
5. Tali maggiorazioni non competono a coloro che transitano nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo, mentre competono al personale che viene dispensato dal servizio a seguito di giudizio di inidoneità fisica e che non transiti nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo-contabile indipendentemente dal limite di servizio di cui al comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-64