Capo II
Art. 65
Fondo per il miglioramento dei servizi
In vigore dal 21 nov 1990
1. È istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65%
della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonché da
una quota parte pari al 60%
dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dalla Amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.
2. Il fondo viene utilizzato:
a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza;
b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo;
c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale;
d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilità;
e) per sviluppare l'attività di studio, ricerca e sperimentazione.
3. Le modalità e i criteri di utilizzazione del fondo per le attività di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.
4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilità di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. I compensi relativi all'attività di cui al comma 2, lettera a), dopo un periodo di avviamento di 6 mesi, durante i quali sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata, sono attribuiti mensilmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-65