Capo II

Art. 66

Indennità notturna e festiva

In vigore dal 21 nov 1990
1. Per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1 ottobre 1990 l'indennità di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è determinata in L. 1.800. 2. Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e Natale l'indennità di cui al comma 1 è di L. 3.600.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-66

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