Capo II
Art. 55
Altre indennità
In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza 1 luglio 1990, sono soppresse l'indennità malarica, corrisposta in base all'art. 204 del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, e l'assegno integrativo ex caropane di cui all', ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-55