Capo II
Art. 50
Indennità rischio e insalubrità
In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, le indennità giornaliere di rischio e di insalubrità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338, sono così rideterminate:
Gruppo I................................................... L. 1.800 Gruppo II.................................................. L. 1.620 Gruppo III................................................. L. 1.260 Gruppo IV.................................................. L. 720
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-50