Capo II
Art. 47
Indennità di funzione
In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, la maggiorazione dell'indennità di funzione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è corrisposta anche al personale che svolge le funzioni di analista di sistema capo reparto, capo sezione della Direzione generale, capo dei servizi amministrativi e di segreteria negli opifici e stabilimenti, di economo cassiere, di capo fase e di capo laboratorio di controllo delle lavorazioni, di vice capo officina, di agente capo coordinatore e di agente verificatore titolare, nelle seguenti misure giornaliere:
Qualifica V................................................ L. 2.575 Qualifica VI............................................... L. 2.887 Qualifica VII.............................................. L. 3.454 2. Spetta inoltre, con medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale della III, IV, V e VI qualifica funzionale addetto alla conduzione ed assistenza degli impianti e delle macchine del ciclo produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva applicazione, un compenso di lire 1.500 giornaliere.
3. Per gli addetti alle confezioni dei sigari a mano di IV e V qualifica le maggiorazioni sono aumentate di lire 1.000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-47