Capo II

Art. 42

Trattamento di missione

In vigore dal 21 nov 1990
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui al comma 1 dell' sono stabilite: a) in lire 40.320 per il personale inquadrato nelle categorie dalla V alla IX; b) in lire 29.680 per il personale inquadrato nelle categorie dalla I alla IV.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-42

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