Capo II
Art. 42
Trattamento di missione
In vigore dal 21 nov 1990
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui al comma 1 dell' sono stabilite:
a) in lire 40.320 per il personale inquadrato nelle categorie dalla V alla IX;
b) in lire 29.680 per il personale inquadrato nelle categorie dalla I alla IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-42