Capo II

Art. 39

Prestazioni portalettere degli uffici locali

In vigore dal 21 nov 1990
1. Il portalettere addetto a zona di recapito con entità di lavoro giornaliero, superiore a 400 punti, valutata secondo i criteri ed i coefficienti stabiliti con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, previsto dall' del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ha titolo, per ciascun mese, ad un numero di compensi di intensificazione corrispondente al quoziente risultante dal prodotto del numero dei punti eccedenti i 400 giornalieri per il numero di giorni di effettiva presenza nel mese in servizio diviso per 60 minuti. I resti superiori a 30 si arrotondano, per eccesso, ad un'ora e quelli pari od inferiori a 30 si trascurano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-39

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