Capo II
Art. 36
Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle aziende
In vigore dal 21 nov 1990
1. Fermo restando quanto previsto dall' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera, categoria e qualifica appartenente, può essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni ed in relazione all'organizzazione dei servizi, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2. Al personale sopraindicato spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, l'indennità stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione.
3. L'indennità di cui al comma 2 non è frazionabile.
4. In caso di infortunio il personale di cui al comma 1 ha diritto al trattamento previsto dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, come modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-36