Capo II

Art. 33

Congedo ordinario

In vigore dal 21 nov 1990
1. La disposizione di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, si applicano anche per motivate esigenze di servizio. 2. Il congedo non accordato o sospeso per esigenze di servizio non può, in ogni caso, essere fruito oltre il 30 novembre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-33

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