Capo II
Art. 34
Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto
In vigore dal 21 nov 1990
1. In deroga all', nell'ambito dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici gli infortuni in servizio causati da mezzi di trasporto di proprietà dell'azienda o del dipendente continuano ad essere disciplinati dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.
2. Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi non coperti ai sensi dei regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, previsti dall'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-34