Capo II

Art. 31

Incremento della retribuzione di anzianità

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale delle aziende postelegrafoniche inquadrato nelle categorie VIII e IX la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 dell' è incrementata dell'importo annuo lordo di Lire 360.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-31

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