Capo I

Art. 27

Corsi

In vigore dal 21 nov 1990
1. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, il comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è sostituito dal seguente: 5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico. 2. I corsi sono concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia. 3. Per i corsi fuori dell'orario di servizio, l'articolazione degli orari e le sedi sono stabilite con accordo decentrato territoriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-27

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