Capo I

Art. 22

Trattamento di missione

In vigore dal 21 nov 1990
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti: a) categorie o qualifiche: quinta, sesta, settima, ottava, nona L. 39.600; b) categorie o qualifiche: prima, seconda, terza e quarta L. 28.800. 2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per: a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza, di soccorso tecnico urgente e di scorta a trasporti speciali; b) attività di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili; c) attività di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali; di conduzioni di autoveicoli, nonché di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale; d) attività di controllo, rilevazione, collaudo, ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.); e) attività di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di natura amministrativo-contabile, tecnica, fiscale e similare; f) attività che comportino imbarchi brevi su unità aeronautiche e marittime. 3. Per il personale indicato nel comma 2 le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-22

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