Capo I
Art. 19
Recupero permessi e ritardi
In vigore dal 21 nov 1990
1. Con riferimento alle disposizioni dei commi 3 e 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, in caso di recupero di ore non lavorate nel mese precedente per brevi permessi o ritardi, spetta al dipendente la restituzione, entro i trenta giorni successivi, di ogni altra indennità non percepita per effetto della mancata prestazione, purchè il recupero sia stato effettuato nella stessa condizione di lavoro in cui si è verificato il ritardo o è stato concesso il permesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-19