Capo I
Art. 15
Tutela maternità
In vigore dal 21 nov 1990
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed agli altri soggetti indicati negli della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-15