Capo I

Art. 11

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

In vigore dal 6 apr 1995
1. Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all' è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'Azienda Cassa depositi e prestiti e per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in considerazione che nell' non sono state determinate aspettative sindacali per la ridotta entità del personale, il rapporto di cui sopra è determinato in ragione di 4 ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata nazionale a livello di singola amministrazione o azienda, in modo che una quota, pari al 10 per cento, del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del Ministro competente per ciascuna azienda e amministrazione e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari. 4. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'azienda o amministrazione e delle loro eventuali articolazioni territoriali, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all', possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali ed ai congressi nazionali previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto che "cessa di avere efficacia il presente articolo 11 dalla data di entrata in vigore del dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del d.lvo n. 29/93."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-11

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