Capo I

Art. 7

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

In vigore dal 21 nov 1990
1. Il trasferimento in sede od ufficio di diverso Comune, o fra uffici di Comune con popolazione non inferiore a trentamila abitanti e distanti non meno di 5 Km., dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-7

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