Capo I

Art. 10

Permessi sindacali retribuiti

In vigore dal 6 apr 1995
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi costituiti ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell', non possono superare per ciascun dirigente sindacale, settimanalmente, le 3 giornate o le 18 ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-10

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