Capo I
Art. 9
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
In vigore dal 6 apr 1995
1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell' sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi e le indennità per il lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed all'amministrazione di appartenenza.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-9