Capo I

Art. 5

Negoziazione decentrata

In vigore dal 21 nov 1990
1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni che seguono. 2. L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il predetto termine, di quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, individua le norme immediatamente esecutive che non necessitano di ulteriori modalità attuative a livello di negoziazione decentrata territoriale. 3. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro i trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi di norma nel termine di trenta giorni dal suo inizio. 4. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa è rimessa alla negoziazione decentrata a livello superiore, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi di norma entro quindici giorni dal suo inizio. 5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una sessione negoziale unica per ogni triennalità contrattuale, fatti salvi diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 7, e riferiti a specifiche e particolari esigenze rappresentateda una delle parti. 6. Ove, nell'interpretazione o applicazione delle norme degli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse. 7. Gli accordi decentrati a livello nazionale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica a scadenza prefissate, della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione, ed indicare analoghi criteri per il livello locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-5

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