Capo I

Art. 1

Campo di applicazione e durata

In vigore dal 21 nov 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della Costituzione; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93; Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1989, che ha individuato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, per il triennio 1988-1990; Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, e 27 dicembre 1989, n. 409, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988, 1989 e 1990); Visto l', comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipato alla trattativa, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto aziende di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 10 febbraio 1990 tra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dal citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL, CISL, UIL, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione dell'ipotesi di accordo in precedenza indicato, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, per il triennio 1988-1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste; Emana il seguente regolamento: . Campo di applicazione e durata 1. Il presente regolamento si applica al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Il presente regolamento si applica anche al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 3. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-1

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