Capo II
Art. 87
Indennità rischio
In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, agli addetti al controllo sulla lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonché agli addetti alla conduzione automezzi, purchè formalmente assegnati in via continuativa, compete l'indennità prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, negli importi appresso determinati:
gruppo 1................................................... L. 1.800 gruppo 2................................................... L. 1.620 gruppo 3................................................... L. 1.260 gruppo 4................................................... L. 720
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-87