Capo III

Art. 88

Norme finali di rinvio

In vigore dal 21 nov 1990
1. Restano confermate, ove non modificate o sostitutite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e 17 settembre 1987, n. 494.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo