Capo III
Art. 88
Norme finali di rinvio
In vigore dal 21 nov 1990
1. Restano confermate, ove non modificate o sostitutite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e 17 settembre 1987, n. 494.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-88