Art. 88 · Norme finali di rinvio
Capo III

Art. 88

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Norme finali di rinvio

In vigore dal 21 nov 1990
1. Restano confermate, ove non modificate o sostitutite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e 17 settembre 1987, n. 494.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-88