Capo I

Art. 6

Assemblea

In vigore dal 21 nov 1990
1. Le assemblee sul posto di lavoro negli uffici con servizio continuativo al pubblico vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio. 2. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma tre giorni prima. 3. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee il dipendente può chiedere, nel limite previsto dal comma 6 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ulteriori 5 ore annue. 4. Tali ore sono recuperate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-6

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