Capo I
Art. 13
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
In vigore dal 21 nov 1990
1. In attuazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle due ore giornaliere previste alla lettera b), con relativa riduzione retributiva;
d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia stata individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il terzo grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti più prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma.
3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-13