Capo I
Art. 16
Igiene e sicurezza sul lavoro
In vigore dal 21 nov 1990
1. Le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo adottano idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
2. Il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attività lavorative di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili, salvo regolamentazioni più favorevoli già esistenti nell'ambito del comparto. In ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza, le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, unitamente ai rappresentanti delle stesse, vigilano sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione istituisce, per i dipendenti addetti ai predetti settori, il libretto sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche, a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-16