Capo I

Art. 21

Mobilità

In vigore dal 21 nov 1990
1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: categoria o qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000; categoria o qualifica funzionale VII: L. 3.000.000; categoria o qualifica funzionale VI: L. 2.500.000; categoria o qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-21

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