Capo II

Art. 40

Personale di scorta

In vigore dal 21 nov 1990
1. Nel settore del recapito la scorta è elevata al 25 per cento entro il 30 settembre 1990, a condizione che l'operazione trovi esatta compensazione in altri settori e che non comporti nuovi oneri; a tal fine potranno essere utilizzate anche le riduzioni di assegno di cui al comma 1 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-40

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