Capo II

Art. 43

Personale viaggiante

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennità di cui al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato da ultimo dall' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono così modificate: a) direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250; b) rimanente personale: lire 2.100.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-43

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