Capo II
Art. 43
Personale viaggiante
In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennità di cui al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato da ultimo dall' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono così modificate:
a) direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250;
b) rimanente personale: lire 2.100.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-43