Capo II
Art. 49
Indennità per doppi e tripli turni di lavoro
In vigore dal 21 nov 1990
1. I nuovi stipendi tabellari di cui all' non producono effetti sull'indennità di turno di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, come modificati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.
2. Le misure delle indennità di cui al comma 1, nei valori espressi in applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sono aumentate del 60 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-49