Capo II
Art. 51
Indennità per i servizi meccanografici
In vigore dal 21 nov 1990
1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, l'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata in L. 1.800 giornaliere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-51