Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo III

Art. 46

Licenza di pilota privato di elicottero

In vigore dal 5 feb 1989
1. La licenza di pilota privato di elicottero, salvo quanto stabilito dall', comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere su elicotteri le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR); b) trasportare passeggeri in voli non remunerati; c) svolgere ogni altra attività di volo, non remunerata, che sia consentita, previo specifico addestramento, dai programmi ministeriali. 2. Sono esclusi, per tutte le attività consentite dal precedente comma 1, compensi di qualsiasi natura. 3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della licenza di pilota privato di elicottero, occorre: a) l'attestato di allievo pilota di elicottero; b) avere svolto l'attività di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-46

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