Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo III
Art. 44
Attestato di allievo pilota
In vigore dal 5 feb 1989
1. L'attestato di allievo pilota autorizza il titolare a svolgere, di giorno e solo a bordo, attività addestrativa secondo le regole del volo a vista (VFR) e a contatto visivo con il suolo, sotto la sorveglianza e con l'autorizzazione di un pilota istruttore di una scuola di pilotaggio.
2. L'attività deve essere svolta su territorio nazionale entro un raggio di 100 Km. dal punto di decollo, salvo quanto diversamente previsto dai programmi ministeriali ai fini del conseguimento di una licenza di pilota.
3. Per ottenere l'attestato di allievo pilota di velivolo o di elicottero, l'allievo pilota deve aver effettuato almeno un volo da solo pilota a conclusione del ciclo addestrativo stabilito dai programmi ministeriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-44