Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 43
Libretto dei lanci
In vigore dal 5 feb 1989
1. La scuola di paracadutismo rilasciata al titolare della licenza di paracadutista il libretto dei lanci sul quale, a cura del titolare e sotto il controllo dell'istruttore paracadutista ovvero del direttore della scuola, che vi appone il visto di convalida, devono essere annotati i lanci effettuati.
2. Il modello del libretto dei lanci è stabilito dal Ministero dei Trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-43