Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 41
Attività di volo svolta all'estero
In vigore dal 30 ago 1993
L'attività di volo svolta all'estero è riconosciuta con i medesimi criteri stabiliti dal presente Regolamento per quella svolta in Italia.
2. L'attività aeroscolastica e l'addestramento effettuati all'estero possono essere resi validi, in quanto ritenuti conformi ai programmi ministeriali, ai fini del conseguimento di licenze e abilitazioni previste dal presente Regolamento.
3. Le firme sugli atti e documenti rilasciati all'estero, attestanti le attività di cui al precedente comma 2, sono legalizzate, ove prescritto, dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-41