Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo II

Art. 38

Ricorso avverso il giudizio di non idoneità psicofisica

In vigore dal 5 feb 1989
1. Avverso il giudizio di non idoneità psicofisica permanente e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita medica, alla Commissione medica di appello, nominata dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dei Trasporti ed il Ministro della Difesa. 2. La Commissione medica di appello è composta di cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e. dell'Aeronautica Militare e tre medici, di cui uno specialista in medicina aeronautica e spaziale e due funzionari medici dei ruoli del Ministero della Sanità. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della Sanità. 3. Il Ministero della Sanità dispone la visita di appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla Commissione medica di appello. 4. L'interessato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. 5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa Commissione può disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari e può richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove d'abilità in volo da parte del Ministero dei Trasporti. 6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, l'organo d'appello è quello indicato dall' della legge 13 luglio 1965, n. 859.
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