Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. V

Art. 26

Esibizione dei documenti aeronautici

In vigore dal 5 feb 1989
I funzionari del Ministero dei Trasporti preposti al controllo, nonché i funzionari del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per quanto di loro competenza, possono chiedere in visione ai titolari, per controlli periodici o saltuari, licenze, attestati e libretti. L'attestato e le licenze devono essere esibiti in occasione delle visite mediche ai competenti organi sanitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-26

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