Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. V
Art. 26
Esibizione dei documenti aeronautici
In vigore dal 5 feb 1989
I funzionari del Ministero dei Trasporti preposti al controllo, nonché i funzionari del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per quanto di loro competenza, possono chiedere in visione ai titolari, per controlli periodici o saltuari, licenze, attestati e libretti.
L'attestato e le licenze devono essere esibiti in occasione delle visite mediche ai competenti organi sanitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-26