Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 30
Giudizio medico
In vigore dal 5 feb 1989
1. Il giudizio medico può essere di idoneità, ovvero di non idoneità.
2. In caso di non idoneità temporanea l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dalla prognosi, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario qualora l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere al medico curante che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dall'attestato o dalla licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-30