Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo II
Art. 27
Visite mediche
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica, o la persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso uno degli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea del Ministero della Sanità - Servizio Assistenza Sanitaria al Personale Navigante -... o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dei Trasporti, sentito il Ministro della Difesa.
2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.
3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purchè questi vi acconsenta.
4. Gli esami medici devono essere condotti in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello della Sanità, sentito il Ministro della Difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-27