Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. IV
Art. 23
Validità di licenze conseguite all'estero
In vigore dal 5 feb 1989
1. Le licenze e le relative abilitazioni, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.), possono essere rese valide, con autorizzazione provvisoria, per svolgere attività non professionale di volo su aeromobili immatricolati in Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti.
2. I titoli suindicati possono altresì essere resi validi per svolgere attività professionale di volo, nei casi previsti da apposito decreto del Ministro dei Trasporti ovvero dalle convenzioni internazionali.
3. La durata degli atti di convalida delle licenze straniere non può, in ogni caso, superare il periodo di validità dei titoli stranieri che si riconoscono.
4. Ai cittadini italiani residenti in territorio nazionale la convalida delle licenze straniere viene accordata per il periodo di tempo necessario per il conseguimento del corrispondente titolo italiano e non può comunque superare il periodo di un anno; tale limitazione non si applica ai cittadini italiani che dimostrino di aver fissato stabilmente la loro residenza all'estero.
5. La convalida non può essere accordata qualora sussista un precedente giudizio di non idoneità psicofisica al pilotaggio da parte dei competenti organi sanitari italiani. In tal caso, la richiesta può essere accolta solamente qualora venga emesso un nuovo giudizio di idoneità dai suddetti organi sanitari.
6. I piloti stranieri, cittadini di uno Stato membro della Comunità Economica Europea (CEE), possono pilotare, svolgendo attività non professionali, aeromobili immatricolati in Italia purchè siano in possesso di licenze, equivalenti a quelle italiane, con le relative abilitazioni, in corso di validità, rilasciate o rese valide dallo Stato di cui sono cittadini.
7. I titolari di licenze di paracadutismo straniere possono svolgere attività di lancio da aeromobili in Italia, purchè le licenze e le abilitazioni siano in corso di validità e siano riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-23